Il bonus pavimenti è stato confermato per tutto il 2021.
La fornitura e posa in opera di piastrelle o parquet può ricadere in ben tre tipologie di detrazione (non è un Bonus Specifico):
- Bonus Ristrutturazione o “casa” al 50%;
- Ecobonus al 65%;
- Superbonus al 110%;
Ovviamente, l’incentivo più importante è il 110%: per arrivare a questo obiettivo è necessario integrare il lavoro sui pavimenti con altri interventi.
Se non c’è l’intenzione di effettuare altri lavoro è possibile sfruttare il 65% oppure il bonus casa al 50%
Bonus ristrutturazione – 50%
La fornitura e posa in opera di pavimenti è un tipo di intervento che ricade all’interno della manutenzione ordinaria. Tutti gli interventi ordinari, realizzati singolarmente, possono ottenere la detrazione 50% nel caso in cui le opere siano inerenti a parti condominiali come: scale, androni, terrazze comuni, lastrici solari ecc.
Appartamenti di proprietà esclusiva:
è possibile portare in detrazione tali opere solo nel caso in cui vengano realizzate contestualmente ad un intervento di manutenzione straordinaria, come ad esempio: la sostituzione della caldaia, la demolizione di un tramezzo, la cerchiatura ecc.
Il potenziale di spesa da poter portare in detrazione al 50% corrisponde a 96.000 € in cui poter far ricadere anche tutte quelle opere che sono comprese all’interno di questo bonus.
Ciò significa che è possibile detrarre fino a 48.000 € (50% di 96.000 €) per i successivi 10 anni. In sintesi, su un massimale di 96.000 euro di lavori si può detrarre fino a 4.800 € di tasse all’anno.
Ecobonus 65%
E’ possibile detrarre al 65% la fornitura e posa in opera dei pavimenti in ben due casi:
1. Ristrutturazione del pavimento in concomitanza ad un intervento sull’involucro dell’edificio: coibentazione ovvero cappotto esterno o isolamento interno:
- pavimento contro-terra (es: vespaio aerato)
- pavimento sovrastante cantine, garage o altri locali non riscaldati
- pavimentazione di copertura (lastrico solare o terrazza pavimentata sovrastante un ambiente riscaldato).
Quindi coibentando le superfici orizzontali a contatto con ambienti esterni o non riscaldati, faresti ricadere nell’Ecobonus anche il rifacimento della pavimentazione. In questi casi, la detrazione massima è di € 60.000.
2. Sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un nuovo sistema alimentato da:
- caldaia a condensazione con sistema evoluto della temperatura di V, VI o VIII livello;
- sistema ibrido: caldaia + pompa di calore;
- pompa di calore.
Anche in questo secondo caso, ricadrebbero nell’incentivo 65% anche le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento. Vediamo l’esempio contenuto nella guida dell’Agenzia delle Entrate: “rientrano nell’Ecobonus anche le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento”. Quindi, per far ricadere la fornitura e posa in opera del pavimento nell’Ecobonus al 65% bisogna installare un riscaldamento a pannelli radianti. Secondo l’Agenzia, l’individuazione delle spese connesse spetta al tecnico abilitato. Nel caso del riscaldamento a pavimento, secondo l’allegato I del Decreto Requisiti, potrai beneficiare del 65% nei limiti di 150 €/mq.
In questo caso, la detrazione massima è di 30.000€.
In entrambe le opzioni, a fine lavori è necessario inviare la comunicazione Enea.
Superbonus 110%
Anche nel caso del Superbonus 110%, come per l’Ecobonus 65%, è possibile detrarre la pavimentazione nel caso di coibentazione di strutture verso ambienti non riscaldati oppure di sostituzione di generatore con contestuale posa di impianto di riscaldamento a pavimento, realizzando un intervento trainante e il salto di due classi dell’Attestato di Prestazione Energetica.
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