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Bonus Pavimenti 2021

News

Il bonus pavimenti è stato confermato per tutto il 2021.

La fornitura e posa in opera di piastrelle o parquet può ricadere in ben tre tipologie di detrazione (non è un Bonus Specifico):

  • Bonus Ristrutturazione o “casa” al 50%;
  • Ecobonus al 65%;
  • Superbonus al 110%;

Ovviamente, l’incentivo più importante è il 110%: per arrivare a questo obiettivo è necessario integrare il lavoro sui pavimenti con altri interventi.

Se non c’è l’intenzione di effettuare altri lavoro è possibile sfruttare il 65% oppure il bonus casa al 50%

Bonus ristrutturazione – 50%

La fornitura e posa in opera di pavimenti è un tipo di intervento che ricade all’interno della manutenzione ordinaria. Tutti gli interventi ordinari, realizzati singolarmente, possono ottenere la detrazione 50% nel caso in cui le opere siano inerenti a parti condominiali come: scale, androni, terrazze comuni, lastrici solari ecc.

Appartamenti di proprietà esclusiva:
è possibile portare in detrazione tali opere solo nel caso in cui vengano realizzate contestualmente ad un intervento di manutenzione straordinaria, come ad esempio: la sostituzione della caldaia, la demolizione di un tramezzo, la cerchiatura ecc.

Il potenziale di spesa da poter portare in detrazione al 50% corrisponde a 96.000 € in cui poter far ricadere anche tutte quelle opere che sono comprese all’interno di questo bonus.

Ciò significa che è possibile detrarre fino a 48.000 € (50% di 96.000 €) per i successivi 10 anni. In sintesi, su un massimale di 96.000 euro di lavori si può detrarre fino a 4.800 € di tasse all’anno.

Ecobonus 65%

E’ possibile detrarre al 65% la fornitura e posa in opera dei pavimenti in ben due casi:

1. Ristrutturazione del pavimento in concomitanza ad un intervento sull’involucro dell’edificio: coibentazione ovvero cappotto esterno o isolamento interno:

    • pavimento contro-terra (es: vespaio aerato)
    • pavimento sovrastante cantine, garage o altri locali non riscaldati
    • pavimentazione di copertura (lastrico solare o terrazza pavimentata sovrastante un ambiente riscaldato).

Quindi coibentando le superfici orizzontali a contatto con ambienti esterni o non riscaldati, faresti ricadere nell’Ecobonus anche il rifacimento della pavimentazione. In questi casi, la detrazione massima è di € 60.000.

2. Sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un nuovo sistema alimentato da:

    • caldaia a condensazione con sistema evoluto della temperatura di V, VI o VIII livello;
    • sistema ibrido: caldaia + pompa di calore;
    • pompa di calore.

Anche in questo secondo caso, ricadrebbero nell’incentivo 65% anche le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento. Vediamo l’esempio contenuto nella guida dell’Agenzia delle Entrate: “rientrano nell’Ecobonus anche le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento”. Quindi, per far ricadere la fornitura e posa in opera del pavimento nell’Ecobonus al 65% bisogna installare un riscaldamento a pannelli radianti. Secondo l’Agenzia, l’individuazione delle spese connesse spetta al tecnico abilitato. Nel caso del riscaldamento a pavimento, secondo l’allegato I del Decreto Requisiti, potrai beneficiare del 65% nei limiti di 150 €/mq.

In questo caso, la detrazione massima è di 30.000€. 

In entrambe le opzioni, a fine lavori è necessario inviare la comunicazione Enea.

Superbonus 110%

Anche nel caso del Superbonus 110%, come per l’Ecobonus 65%, è possibile detrarre la pavimentazione nel caso di coibentazione di strutture verso ambienti non riscaldati oppure di sostituzione di generatore con contestuale posa di impianto di riscaldamento a pavimento, realizzando un intervento trainante e il salto di due classi dell’Attestato di Prestazione Energetica.

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